
S.O.S Maltrattamenti
Il Gattile di Alessandria collabora con la L.I.D.A. “Lega Italiana per i
Diritti degli Animali”. Se sei vuoi denunciare maltrattamenti su animali o
dare testimonianza di fatti realmente successi scrivici al nostro
indirizzo e-mail, verrai contattato e faremo il possibile noi, insieme
agli esperti della L.I.D.A. e alle Guardia Zoofile di cui disponiamo per
intervenire. Per consultare Leggi in materia di Maltrattamenti Animali
consulta il sito:
www.lida.it
Legge 22 novembre 1993 n. 473
(G.U. n. 278 del 26 novembre 1993)
"Nuove norme contro il maltrattamento degli animali".
Art.1. 1. L'art. 727
del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727
(Maltrattamento di animali). Chiunque incrudelisce verso animali senza
necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi,
spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le
loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni
incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire
due milioni a lire dieci milioni
La pena è aumentata se
il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del
traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione
o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in
questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la
confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano
a persone estranee al reato
Nel caso di recidiva
la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di
commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o
partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie
per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci
milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della
licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte
degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività
svolta.
Qualora i fatti di cui
ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di
allevamento per almeno dodici mesi".
Nota:
questa modifica dell'art. 727 pone in evidenza la tutela - anche se minima
- dell'animale in quanto "soggetto", nel rispetto della sua natura,
secondo le sue caratteristiche anche etologiche