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                   S.O.S Maltrattamenti

Il Gattile di Alessandria collabora con la L.I.D.A. “Lega Italiana per i Diritti degli Animali”. Se sei vuoi denunciare maltrattamenti su animali o dare testimonianza di fatti realmente successi scrivici al nostro indirizzo e-mail, verrai contattato e faremo il possibile noi, insieme agli esperti della L.I.D.A. e alle Guardia Zoofile di cui disponiamo per intervenire. Per consultare Leggi in materia di Maltrattamenti Animali consulta il sito: www.lida.it


Legge 22 novembre 1993 n. 473 (G.U. n. 278 del 26 novembre 1993)
"Nuove norme contro il maltrattamento degli animali".

Art.1. 1. L'art. 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727 (Maltrattamento di animali). Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi".

Nota: questa modifica dell'art. 727 pone in evidenza la tutela - anche se minima - dell'animale in quanto "soggetto", nel rispetto della sua natura, secondo le sue caratteristiche anche etologiche

 

 

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Ultimo aggiornamento: 21-01-07